Sez. U, Sentenza n. 4206 del 13/04/1995 (Rv. 491771 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Sentenza che dichiari la giurisdizione del giudice amministrativo - Successiva sentenza del giudice amministrativo che si limiti a dichiarare l'inesistenza di diritti soggettivi - Impugnazione - Ricorso in cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione - Ammissibilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui, a seguito di regolamento preventivo di giurisdizione, la Corte di cassazione, rilevando la sussistenza di posizioni aventi natura di interessi legittimi e non di diritti soggettivi, abbia attribuito la giurisdizione al giudice amministrativo (perché accerti la lesione o meno dell'interesse legittimo ad opera del provvedimento amministrativo impugnato) è ammissibile la proposizione, avverso la decisione del giudice amministrativo, di un ricorso ordinario per cassazione tendente ad accertare se ci sia stata o meno violazione della giurisdizione da parte dell'organo giudiziale cui era stata attribuita. Violazione che è configurabile allorquando il giudice amministrativo, nella medesima ipotesi, rifiutando l'esercizio della potestà giurisdizionale attribuitagli, si limiti a constatare la carenza di posizioni aventi natura di diritti soggettivi (sui quali può pronunziarsi soltanto il giudice ordinario), senza compiere l'accertamento della legittimità o meno del provvedimento amministrativo impugnato (nella specie, le sezioni unite della S.C. avevano preventivamente dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della controversia tra un'azienda privata ed il Ministero della Difesa circa il diniego, da parte di quest'ultimo, della revisione prezzi per alcuni contratti di fornitura. Il Consiglio di Stato aveva, quindi, negato il diritto dell'azienda alla revisione sul presupposto della carenza di una specifica pattuizione che facesse sorgere il relativo diritto soggettivo. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, dichiarato ammissibile il ricorso ordinario per motivi attinenti alla giurisdizione, ha cassato la decisione del giudice amministrativo).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)