Sez. U, Sentenza n. 5678 del 19/11/1985 (Rv. 442870 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - MANCATO DEPOSITO DEL RICORSO IN TERMINE - IMPROCEDIBILITÀ DELL'ISTANZA - CONSEGUENZA - REITERAZIONE DELLA MEDESIMA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE - MANCATO DEPOSITO DEL RICORSO IN TERMINE - IMPROCEDIBILITÀ DELL'ISTANZA - CONSEGUENZA - REITERAZIONE DELLA MEDESIMA - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
L'improcedibilità dell'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, per non essere stato depositato il ricorso nel termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ., non impedisce la reiterazione dell'istanza medesima finché la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado, dato che il regolamento, non configurando mezzo d'impugnazione, ma strumento processuale diretto alla risoluzione in via preliminare e definitiva della questione di giurisdizione, si sottrae al principio della consumazione della impugnazione, dettato per il ricorso per Cassazione dall'art. 387 cod. proc. civ.. (V 5660/82, mass n 423429).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 387
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)