Sez. 2, Sentenza n. 10251 del 04/08/2000 (Rv. 539179 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE | Revocabilità esplicita - In modo implicito con la sentenza di merito - Ammissibilità.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE
Le ordinanze del giudice istruttore, conformemente al loro carattere strumentale e alla loro funzione di regolamentazione del processo, sono sempre modificabili e revocabili, fatte salve le limitazioni ex art. 177 cod. proc. civ., anche implicitamente con la sentenza che definisce il merito della controversia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)