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Sez. 2, Sentenza n. 10251 del 04/08/2000 (Rv. 539179 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE | Revocabilità esplicita - In modo implicito con la sentenza di merito - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2000-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/539179-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE

Le ordinanze del giudice istruttore, conformemente al loro carattere strumentale e alla loro funzione di regolamentazione del processo, sono sempre modificabili e revocabili, fatte salve le limitazioni ex art. 177 cod. proc. civ., anche implicitamente con la sentenza che definisce il merito della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)