Sez. 3, Sentenza n. 2744 del 27/03/1997 (Rv. 503338 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE | Efficacia - Perdita - Provvedimento esplicito o implicito disponente l'inefficacia - Necessità - Sentenza dichiarativa dell'incompetenza - Conseguente inefficacia delle ordinanze - Esclusione.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - DEL GIUDICE ISTRUTTORE
Le ordinanze emesse dal giudice istruttore nel corso del processo divengono inefficaci nell'ipotesi di successiva pronunzia che disponga in tal senso, in modo esplicito (come nel caso della loro modifica da parte dello stesso giudice istruttore ovvero della loro revoca da parte sua o del collegio secondo le previsioni degli articoli 177, comma secondo, e 178 cod. proc. civ.) o implicito (come nel caso in cui il collegio definisca il merito della controversia) mentre esse mantengono la loro efficacia (eventualmente, in relazione al loro contenuto, anche di titolo esecutivo) nel caso in cui il giudizio nel corso del quale vengono emesse si concluda con una sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice adito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)