Sez. 2, Sentenza n. 929 del 06/04/1970 (Rv. 346366 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI VECCHIAIA IN PARTICOLARE - IN GENERE - DIPENDENTI DEL BANCO DI NAPOLI - PASSAGGIO IN RUOLO - RIMBORSO ALLA CASSA PENSIONI DEI CONTRIBUTI DEL PERIODO DI AVVENTIZIATO RISCATTATO - RIDUZIONE DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA GIA LIQUIDATA - LEGITTIMITA - SANATORIA EX ART 8 DPR N 818 DEL 1957 - INAPPLICABILITA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI VECCHIAIA IN PARTICOLARE - IN GENERE - DIPENDENTI DEL BANCO DI NAPOLI - PASSAGGIO IN RUOLO - RIMBORSO ALLA CASSA PENSIONI DEI CONTRIBUTI DEL PERIODO DI AVVENTIZIATO RISCATTATO - RIDUZIONE DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA GIA LIQUIDATA - LEGITTIMITA - SANATORIA EX ART 8 DPR N 818 DEL 1957 - INAPPLICABILITA.*
E legittima la riduzione dell'importo di una pensione di vecchiaia, gia liquidata dall' INPS in base a contributi obbligatori e volontari, in conseguenza del rimborso alla cassa pensioni del Banco di Napoli, di quelli a suo tempo corrisposti dall'assicurata nel periodo di avventiziato, riscattato al momento del passaggio nei ruoli. La norma dell'art 9 del d l 7 aprile 1948, n 262 (relativa al riscatto del servizio non di ruolo dei dipendenti da enti pubblici e da amministrazioni statali) trova applicazione anche per i dipendenti del Banco di Napoli, ai quali, in tema di pensioni, sono estensibili (art 100 regolamento approvato con DM 10 giugno 1961, in gu 20 giugno 1961, n 158) le Disposizioni vigenti per gli impiegati dello stato. Per effetto della retroattivita dell'assunzione in ruolo, rimane invalidato, per nullita sopravvenuta, il corrispondente e preesistente rapporto assicurativo con l'INPS, non potendo giuridicamente coesistere due forme di Assicurazione obbligatoria per lo stesso rapporto di lavoro e non e, in tal caso, ammissibile la sanatoria prevista dall'art 8 del DPR 27 aprile 1957, n 818. (V 2682-68, massima n 335230).*
Riferimenti normativi: Legge 07/04/1948 num. 262 art. 9, Legge 26/04/1957 num. 818 art. 8 CORTE COST., DM 10/06/1961 art. 100
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)