Sez. 2, Sentenza n. 930 del 03/04/1973 (Rv. 363297 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - RISCATTO DEL PERIODO NON DI RUOLO DA PARTE DEL DIPENDENTE PUBBLICO - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - CESSAZIONE EX TUNC - DIRITTO ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA - INAMMISSIBILITA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI DI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - RISCATTO DEL PERIODO NON DI RUOLO DA PARTE DEL DIPENDENTE PUBBLICO - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - CESSAZIONE EX TUNC - DIRITTO ALLA PROSECUZIONE VOLONTARIA - INAMMISSIBILITA.*
Una volta che il dipendente dell'ente pubblico abbia effettuato il riscatto del periodo non di ruolo, per effetto della retroattivita dell'assunzione in ruolo e del riscatto, e a causa dell'inammissibile coesistenza fra assicurazioni obbligatorie, viene meno ex tunc il rapporto di Assicurazione obbligatoria fra dipendente e INPS e viene, altresi, a cadere il diritto dell'assicurato alla prosecuzione volontaria per difetto del suo presupposto (pregressa esistenza di una Assicurazione obbligatoria). (V 929/70, mass n 346366; 970/69, mass n 339402; (V 3315/68, mass n 336312; 1661/66, mass n 323250; (V 128/66, mass n 320252).*
Riferimenti normativi: Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 58, Legge 07/04/1948 num. 262 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)