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Sez. 2, Sentenza n. 1923 del 22/07/1967 (Rv. 328869 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - RICORSO PROPOSTO AI SENSI DELL'ART 111 COST - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - DEDUCIBILITA.*
Stato
decisa il 1967-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328869-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - RICORSO PROPOSTO AI SENSI DELL'ART 111 COST - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - DEDUCIBILITA.*

Il ricorso per Cassazione a norma dell'art 111 della Costituzione deve essere inteso in senso ampio, in quanto il controllo di legittimita investe qualsiasi violazione di legge, sia sostanziale che processuale, e quindi anche il difetto di motivazione, non solo sotto l'aspetto formale, ma anche per quanto concerne la sua congruenza logica, secondo la specifica previsione del n 5 dell'art 360 cod proc civ. (nella specie, si trattava di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di liquidazione di onorari di avvocato per prestazioni giudiziarie di cui all'art 30 della legge 13 giugno 1942, n 794). (Cfr 1742'59).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)