Sez. 2, Sentenza n. 3157 del 08/10/1968 (Rv. 336066 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - RICORSO PROPOSTO AI SENSI DELL'ART. 111 COST. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - DEDUCIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - RICORSO PROPOSTO AI SENSI DELL'ART. 111 COST. - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - DEDUCIBILITA.*
Il ricorso per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione deve essere inteso in senso ampio, in quanto il controllo di legittimita investe qualsiasi violazione di legge, sia sostanziale che processuale, e quindi anche il difetto di motivazione, non solo sotto l'aspetto formale, ma anche per quanto concerne la sua congruenza logica, secondo la specifica previsione del n.5 dell'art.360 cod.proc.civ. (nella specie, si trattava di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di liquidazione di onorari di avvocato per prestazioni giudiziarie di cui all'art. 30 della legge 13 giugno 1942, n. 794.) (Cfr. 1742-59). Conforme alla sentenza n. 1923-67, massima n. 328869.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)