Sez. U, Ordinanza n. 26745 del 19/12/2007 (Rv. 601051 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Fase di esecuzione dei lavori - Scelta di soluzioni tecniche comportanti l'acquisto di materiali diversi rispetto a quelli di progetto - Autorizzazione della stazione appaltante - Domanda del produttore dei materiali originariamente previsti nei confronti dell'aggiudicatario e della stazione appaltante per l'annullamento degli atti autorizzatori - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Esclusione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE
In tema di appalti pubblici, qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori l'impresa aggiudicataria, previa autorizzazione della stazione appaltante, compia scelte tecniche comportanti l'acquisto di materiali diversi rispetto a quelli di progetto, rientra nella giurisdizione dell'A.G.O. la domanda con cui il produttore dei materiali originariamente previsti, che non ha concluso l'auspicato contratto di fornitura con l'aggiudicatario, chieda nei confronti di quest'ultimo e della stazione appaltante l'annullamento degli atti con cui sono state autorizzate le diverse scelte tecniche poi praticate. Ciò sia perché gli articoli 6 e 7 della legge 21 luglio 2000 n. 205, nel devolvere alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative alle procedure di affidamento di appalti pubblici, si riferiscono alla sola fase pubblicistica dell'appalto e non riguardano la fase relativa alla esecuzione del rapporto, per la quale opera la competenza giurisdizionale del giudice ordinario, come giudice dei diritti; sia perché il mancato fornitore - che non è destinatario dei provvedimenti amministrativi impugnati - non può vantare rispetto agli stessi neanche una posizione di interesse legittimo; sia, infine, perché il "petitum sostanziale", identificato sulla base della "causa petendi", si fonda sulla mancata conclusione di un contratto di diritto privato tra appaltatrice e fornitore per fatti dell'appaltante e della società appaltatrice.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 6, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)