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Sez. U, Ordinanza n. 4425 del 27/02/2007 (Rv. 595444 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE | Appalto o concessione - Controversie nascenti dall'esecuzione - Giurisdizione dell'AGO - Sussistenza - Fattispecie in tema di incameramento della cauzione.
Stato
decisa il 2007-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595444-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - OPERE PUBBLICHE

In materia di appalti pubblici, gli artt. 6 e 7 della legge n. 205 del 2000 hanno attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative alla procedura di affidamento dell'appalto, mentre quelle concernenti la fase di esecuzione del contratto sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, dato che concernono i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto; pertanto, appartiene alla giurisdizione ordinaria, in quanto relativa alla fase di esecuzione dell'appalto, la controversia avente ad oggetto l'incameramento della cauzione sulla base di una specifica clausola contrattuale che attribuisce alla stazione appaltante la facoltà di escutere la polizza prestata a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, senza necessità di diffida o di provvedimento giudiziario e senza possibilità per l'appaltatore e l'istituto assicuratore di opporre eccezioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)