Sez. 2, Sentenza n. 10320 del 03/10/1991 (Rv. 474092 - 01)
Esecuzione forzata - Vendita forzata - Effetti - Vizi della cosa | Immobile aggiudicato difforme o privo delle qualità indicate negli atti della procedura - Ignoranza della situazione reale da parte dell'aggiudicatario - Diritto di quest'ultimo a far valere la mancanza di qualità o la consegna di "aliud pro alio" secondo le regole comuni - Sussistenza - Limiti.
Esecuzione forzata - Vendita forzata - Effetti - Vizi della cosa
Qualora l'immobile aggiudicato, in esito ad esecuzione per espropriazione forzata, risulti difforme o privo delle qualità indicate negli atti della procedura, senza che l'aggiudicatario sia a conoscenza della situazione reale, deve riconoscersi a questi il diritto di denunciare la mancanza di quelle qualità, ovvero la consegna di "aliud pro alio", secondo le regole comuni, tenuto conto che tali regole trovano deroga nella vendita forzata, inclusa quella promossa da istituto di credito in base alla disciplina sul credito fondiario, solo con riguardo alla garanzia per vizi, esclusa dall'art. 2922 primo comma cod.civ., e che, inoltre, non è onere dell'aggiudicatario medesimo di controllare l'esattezza delle menzionate indicazioni.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 1476, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1492, Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 2922, Cod. Proc. Civ. art. 555, Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 568, Cod. Proc. Civ. art. 569
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)