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Sez. 3, Sentenza n. 7708 del 02/04/2014 (Rv. 630352 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - VIZI DELLA COSA | Vendita forzata - Vendita di "aliud pro alio" - Esclusiva deducibilità mediante opposizione agli atti esecutivi - Termine flessibile per l'opposizione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2014-04-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630352-01

ESECUZIONE FORZATA - VENDITA FORZATA - EFFETTI - VIZI DELLA COSA

Nella vendita forzata l'aggiudicatario del bene pignorato, in quanto parte del processo di esecuzione, ha l'onere di far valere l'ipotesi di "aliud pro alio" con il solo rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, che va esperita - nel limite temporale massimo dell'esaurimento della fase satisfattiva dell'espropriazione, costituito dalla definitiva approvazione del progetto di distribuzione - comunque entro il termine perentorio di venti giorni dalla legale conoscenza dell'atto viziato, ovvero dal momento in cui la conoscenza del vizio si è conseguita o sarebbe stata conseguibile secondo una diligenza ordinaria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 591 bis, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1497, Cod. Civ. art. 2922

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)