Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/05/1994 (Rv. 486468 - 01)
Assicurazione - Impresa di assicurazione - Liquidazione coatta amministrativa | Riassunzione del personale da parte del commissario liquidatore - Autonomia della instaurazione dei rapporti di lavoro - Limiti - Garanzia della retribuzione con i minimi contrattuali in relazione alle mansioni svolte - Sussistenza - Aumenti conseguiti per effetto dell'anzianità nella permanenza nella medesima qualifica - Esclusione.
Assicurazione - Impresa di assicurazione - Liquidazione coatta amministrativa
In caso di liquidazione coatta amministrativa di impresa assicurativa, la riassunzione da parte del commissario liquidatore del personale dipendente dall'impresa posta in liquidazione, ai sensi dell'art. 10 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito con modificazioni nella legge n. 39 del 1977, dà luogo alla instaurazione di autonomi rapporti di lavoro, con la garanzia, prevista dalla stessa norma, della retribuzione con i minimi previsti nei contratti collettivi in relazione alle mansioni espletate, da riferire ai minimi stabiliti in relazione alle singole qualifiche, con esclusione degli aumenti conseguiti per effetto dell'anzianità nella permanenza nella medesima qualifica.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 5 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 10, Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 CORTE COST., Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)