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Sez. L, Sentenza n. 4060 del 03/05/1996 (Rv. 497343 - 01)

ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA | Senza cessione di portafoglio - Di impresa autorizzata all'esercizio della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore - Disciplina ex art. 10 D.L.. n. 857 del 1976 - Risoluzione "ope legis" dei rapporti di lavoro - Carattere automatico - Riassunzione da parte del commissario liquidatore - Forma scritta e autorizzazione ex art. 206 legge fall. - Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa ad impugnativa di licenziamento intimato dopo riassunzione non formale.
Stato
decisa il 1996-05-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497343-01

ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

La liquidazione coatta amministrativa di impresa autorizzata all'esercizio dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, senza cessione del portafoglio, ai sensi dell'art. 10 del D.L. 23 dicembre 1976 n. 857, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1977 n. 39, determina la risoluzione automatica dei rapporti di lavoro col personale dipendente, in deroga al principio di cui all'art. 2119 cod. civ.. La successiva riassunzione dei lavoratori per l'assolvimento dei compiti inerenti alla liquidazione è atto a forma libera, non essendo prevista la forma scritta, né l'autorizzazione dell'autorità di vigilanza, ai sensi dell'art. 206 legge fall., e quindi può avvenire anche per fatti concludenti. (Nella specie il giudice di merito aveva rigettato l'impugnativa del licenziamento intimato al lavoratore che assumeva di avere continuato a prestare la sua opera dopo la sottoposizione della società a liquidazione coatta, per la ritenuta impossibilità di una valida nuova costituzione del rapporto senza l'adozione di atti formali. La S.C., nel cassare con rinvio la sentenza impugnata, ha indicato la necessità di accertare, in vista dell'eventuale applicazione dell'art. 18 legge n. 300 del 1970, oltre alla prestazione lavorativa successivamente al decreto di liquidazione, anche, in relazione alla contestazione esistente sul punto, se il rapporto fosse ancora in essere alla data di tale decreto).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 10, Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge Falliment. art. 206 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 206 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)