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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20561 del 30/08/2017 (Rv. 645346 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Termine per proporre opposizione - Potere di modifica da parte del giudice - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645346-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Il potere, attribuito al giudice dall'art. 641, comma 2, c.p.c., di ridurre o aumentare il termine entro il quale il debitore può proporre opposizione al decreto ingiuntivo "se concorrono giusti motivi" non si sottrae all'obbligo di motivazione imposto dal precedente comma 1 ("con decreto motivato") per l'emissione del provvedimento di ingiunzione, se esistono le condizioni previste dall'art. 633 c.p.c.; pertanto, i motivi che consentono la modifica della durata di detto termine, nonché e le ragioni che li caratterizzano come "giusti", devono essere enunciati nel provvedimento, quantomeno con rinvio implicito alle condizioni che ne giustificano la sussistenza, specificamente rappresentate dal creditore nel testo del ricorso, in modo che si possa ritenere che il giudice le abbia vagliate e, quindi, accolte. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto rispettato l'obbligo di motivazione della riduzione del termine, mediante l'espresso riferimento all'esiguità della somma ingiunta, al lungo lasso di tempo trascorso, nonché ai reiterati solleciti).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 641 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 641 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)