Sez. 2 - , Ordinanza n. 23418 del 27/07/2022 (Rv. 665383 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Termine per proporre opposizione - Potere di modifica da parte del giudice - Sussistenza - Condizioni.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
Il potere, attribuito al giudice dall'art. 641, comma 2, c.p.c., di ridurre o aumentare il termine entro il quale il debitore può proporre opposizione al decreto ingiuntivo "se concorrono giusti motivi" non si sottrae all'obbligo di motivazione imposto dal precedente comma 1 ("con decreto motivato") per l'emissione del provvedimento di ingiunzione, se esistono le condizioni previste dall'art. 633 c.p.c.; pertanto, i motivi che consentono la modifica della durata di detto termine, nonché e le ragioni che li caratterizzano come "giusti", devono essere enunciati nel provvedimento, quantomeno con rinvio implicito alle condizioni che ne giustificano la sussistenza, specificamente rappresentate dal creditore nel testo del ricorso, in modo che si possa ritenere, da un lato, che il giudice le abbia vagliate ed accolte e, dall'altro, garantito il diritto di difesa del debitore ingiunto.
Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)