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Sez. 1, Sentenza n. 2964 del 01/07/1991 Cc. (dep. 02/08/1991) Rv. 188080 - 01

Udienza preliminare - In genere | Pronuncia del G.I.P. in tale fase in ordine ad eccezioni o rilievi formulati della parti - Sua autonomia giuridica - Esclusione - Conseguenziale inoppugnabilità di tali pronunce.
Stato
decisa il 1991-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/188080-01

Udienza preliminare - In genere

Gli unici provvedimenti del G.I.P. avente contenuto decisorio nell'udienza preliminare sotto solo il decreto che dispone il giudizio e la sentenza di non luogo a provvedere. Solo nei confronti di quest'ultima è ammissibile la impugnazione ai sensi dell'art. 428 cod. proc. pen.. Nessuna altro provvedimento decisorio è previsto. E se una pronuncia in ordine ad eccezioni o rilievi viene emessa nel corso di tale fase, la stessa è puramente strumentale alla decisione di cui sopra e, come tale, non ha giuridica autonomia da consentire l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 n. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 420 n. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 428 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)