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Sez. 3, Sentenza n. 35201 del 10/04/2017 Cc. (dep. 18/07/2017) Rv. 270682 - 01

IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO | Ordinanza che rigetta la richiesta di proscioglimento per difetto di giurisdizione e/o improcedibilità per "bis in idem" - Impugnazione immediata per abnormità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270682-01

IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO

E inammissibile il ricorso per cassazione con cui venga dedotta l'abnormità dell'ordinanza del g.u.p. che, nel corso dell'udienza preliminare, abbia rigettato la richiesta di immediato proscioglimento dell'imputato per difetto di giurisdizione e/o improcedibilità fondata sul presupposto dell'applicabilità del principio del "ne bis in idem", in quanto si tratta di provvedimento, non autonomamente impugnabile, che, collocandosi all'interno del sistema processuale e non determinando alcuna stasi del procedimento, non è affetto da alcuna abnormità strutturale o funzionale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 428 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 586, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)