Sez. L, Sentenza n. 1752 del 19/02/1988 (Rv. 457744 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - PER VOLONTÀ DELL'ARMATORE O DELL'ESERCENTE - "TURNI PARTICOLARI" PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ DELLA CANCELLAZIONE E QUESTIONI INERENTI AL DIRITTO ALLA REISCRIZIONE - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA DETTA CONTRATTAZIONE - NECESSITÀ - LIMITI - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ PARZIALE DEGLI ARTT. 10 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 E 35 ST. LAVORATORI E CONSEGUENTE EDUCAZIONE DELL'ART. 345 COD. NAV. - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - RISOLUZIONE - PER VOLONTÀ DELL'ARMATORE O DELL'ESERCENTE - "TURNI PARTICOLARI" PREVISTI DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ DELLA CANCELLAZIONE E QUESTIONI INERENTI AL DIRITTO ALLA REISCRIZIONE - ACCERTAMENTO GIUDIZIALE - CRITERI - RIFERIMENTO ALLA DETTA CONTRATTAZIONE - NECESSITÀ - LIMITI - SOPRAVVENUTA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ PARZIALE DEGLI ARTT. 10 DELLA LEGGE N. 604 DEL 1966 E 35 ST. LAVORATORI E CONSEGUENTE EDUCAZIONE DELL'ART. 345 COD. NAV. - INFLUENZA - ESCLUSIONE.*
Poiché i "turni particolari" (che assicurano ai marittimi che vi sono iscritti la precedenza nelle chiamate per imbarco da parte di determinati armatori) sono previsti e regolati unicamente dalla contrattazione collettiva, le questioni della legittimità della cancellazione del marittimo dal turno particolare e della sussistenza del diritto del lavoratore illegittimo ente cancellato alla reiscrizione nel turno debbono dal giudice essere decise in base alla citata disciplina contrattuale: restando applicabile questa (nella specie, C.C.n.L. 1 gennaio 1981) - sempreché non sia configurabile (come in relazione al marittimo iscritto in un turno particolare ma in regime di continuità) un rapporto riconducibile alla disciplina generale dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato - nonostante la sopravvenuta dichiarazione d'illegittimità (pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 96 del 1987) dell'art. 10 della legge 15 luglio 1966 n. 604 e dell'art. 35 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nelle parti in cui escludono la diretta applicabilità delle norme relative ai licenziamenti contenute nelle leggi stesse al personale navigante delle imprese di navigazione, e la conseguente caducazione dell'art. 345 cod. nav. (relativo alla facoltà dell'armatore di risolvere, in qualsiasi tempo e luogo, il contratto di arruolamento). (V 6705/86, mass n 448852).*
Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 325 CORTE COST., Cod. Navig. art. 345 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)