Sez. L, Sentenza n. 6705 del 14/11/1986 (Rv. 448852 - 01)
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - IN GENERE - CONTROVERSIE - COMPETENZA TERRITORIALE - LUOGO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - DETERMINAZIONE.*
LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - IN GENERE - CONTROVERSIE - COMPETENZA TERRITORIALE - LUOGO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - DETERMINAZIONE.*
In tema di lavoro marittimo, il rapporto di arruolamento a tempo indeterminato - che è caratterizzato da una fase "attiva" (periodo d'imbarco), che va dall'imbarco allo sbarco per godimento delle ferie e riposi compensativi, da una fase di "inattività predeterminata" (periodo di riposo), che va dallo sbarco per un periodo di riposo a terra al nuovo imbarco od all'entrata in disponibilità, e da una fase di "inattività eventuale e indeterminata" (disponibilità retribuita), qualora il reimbarco non avvenga entro il compimento predeterminato del periodo di riposo - si protrae dal momento in cui il marittimo viene a fruire della continuità a quello della cancellazione dal turno o della non reiscrizione. Pertanto, ai sensi dell'art. 603 cod. nav. Ed ai fini della Determinazione della Competenza territoriale in ordine alla controversia di lavoro attinente al detto rapporto, luogo di cessazione del medesimo va considerato quello in cui il marittimo abbia ricevuto la comunicazione dell'esclusione dai successivi reimbarchi ossia della cancellazione dal turno. (V 4001/85, mass n 441524; (V 736/83, mass n 425479).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Navig. art. 325 CORTE COST., Cod. Navig. art. 603 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)