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Sez. 1, Sentenza n. 1841 del 21/06/1974 (Rv. 370052 - 01)

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO - CONCESSIONE DI GARANZIE REALI PER DEBITI SCADUTI - REVOCABILITA.*
Stato
decisa il 1974-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370052-01

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO - CONCESSIONE DI GARANZIE REALI PER DEBITI SCADUTI - REVOCABILITA.*

La concessione di garanzia reali per debiti scaduti, in quanto Atti di disposizione del patrimonio del debitore, sono soggette all'Azione revocatoria ordinaria, non essendo loro applicabile, per difetto dell' eadem ratio legis, il terzo comma dell'art 2901 cod civ che esenta dalla revoca l'adempimento di debiti scaduti. Ed, infatti, le dette concessioni di garanzie, mentre, da un lato, non sono Atti dovuti come l'adempimento, poiche integrano, al contrario, negozi nuovi, estranei al contenuto ed all'ordinario sviluppo dell'originario rapporto obbligatorio e caratterizzati da una connotazione di discrezionalita e di arbitrarieta da parte del debitore, dall'altro, non possono essere neanche considerate, sotto il profilo dell'eventus damni, come un minus rispetto allo stesso adempimento, in quanto, al contrario di questo, comportando l'aggravio del protrarsi degli interessi passivi, diminuiscono la consistenza del patrimonio del debitore e configurano, cosi, il danno che giustifica l'ammissibilita della Azione revocatoria. (Conf 3026'53).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2784, Cod. Civ. art. 2808, Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)