Sez. 2, Sentenza n. 2161 del 11/06/1976 (Rv. 380959 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - APPLICABILITA DEL RELATIVO CRITERIO - CONDIZIONI - LIMITI - RADICALE TRASFORMAZIONE DELL'IMMOBILE.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - BENI IMMOBILI - DETERMINAZIONE DEL VALORE IN BASE AL TRIBUTO - APPLICABILITA DEL RELATIVO CRITERIO - CONDIZIONI - LIMITI - RADICALE TRASFORMAZIONE DELL'IMMOBILE.*
Il criterio seguito dal legislatore nel dettare, ai soli fini della Determinazione della Competenza per valore, la regola del riferimento al tributo diretto gravante sul bene, tende non gia alla individuazione rigorosa del valore del diritto controverso, di proprieta o reale limitato, sibbene ad offrire un sistema di valutazione avente carattere di semplicita e rapidita, per cui, fino a quando l'immobile, o parte di esso, non abbia subito un mutamento essenziale di struttura e destinazione, resta ferma la regola stessa, spettando alla competente amministrazione la variazione del trattamento tributario in correlazione con le modifiche dell'immobile. In conseguenza, si puo ritenere che l'immobile non e gravato da tributo solo quando si sia in presenza di un bene o del tutto diverso da quello a suo tempo considerato ai fini tributari ovvero che, a seguito di modifiche radicali, abbia assunto caratteristiche tali da costituire ormai un'entita distinta, non piu confondibile ne identificabile con l'immobile sottoposto a tributo e di cui era parte o pertinenza. Fuori di detta ipotesi, si resta nel campo delle migliorie o delle degradazioni dell'immobile originario, o di sue parti o pertinenze, ed e applicabile nei termini originarii la regola del riferimento al tributo diretto. (V 4370/74, mass n 370052; (V 1935/74, mass n 370163).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 15
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)