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Sez. 1, Sentenza n. 4483 del 09/10/1978 (Rv. 394155 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - TERMINI - NOTIFICAZIONE, SENTENZA AI FINI DELLA DECORRENZA DEI TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE - SOGGETTI LEGITTIMATI - PROCURATORE DI PIU PARTI - ISTANZA DI NOTIFICAZIONE - ATTRIBUIBILITA A TUTTE LE PARTI RAPPRESENTATE.*
Stato
decisa il 1978-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394155-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - TERMINI - NOTIFICAZIONE, SENTENZA AI FINI DELLA DECORRENZA DEI TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE - SOGGETTI LEGITTIMATI - PROCURATORE DI PIU PARTI - ISTANZA DI NOTIFICAZIONE - ATTRIBUIBILITA A TUTTE LE PARTI RAPPRESENTATE.*

Il precetto secondo cui la notificazione deve avvenire a istanza di parte va interpretato nel senso che l'ufficio non ha l'Obbligo di portare la sentenza a conoscenza delle parti: e percio consentito che la notificazione avvenga a istanza del procuratore e, se questi rappresenti piu parti, la richiesta di notifica in tale sua qualita si intende fatta da tutte le parti rappresentate.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)