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Sez. 1, Sentenza n. 10630 del 25/09/1999 (Rv. 530263 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE | Relata di notifica - Indicazione dela parte istante - Mancanza - Nullità della notifica o inidoneità alla decorrenza del termine per impugnare - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1999-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530263-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE

La mancata indicazione della parte istante nella relata di notifica della sentenza, o l'uso di formule generiche quali "ad istanza come in atti", non determinano la nullità della notifica né la sua inidoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, a condizione che nell'atto notificato sia indicato in modo inequivoco il soggetto che ha richiesto il rilascio della copia poi consegnata all'ufficiale giudiziario per la notifica o siano presenti altri elementi idonei a dar contenuto specifico alle suddette formule (nella specie, dalla relata di notifica risultava che questa era stata effettuata "ad istanza come in atti" e dall'atto notificato emergeva che ne avevano richiesta copia il procuratore del notificato, una parte personalmente ed il procuratore che rappresentava la stessa e altre parti, di modo che la notifica poteva ritenersi effettuata da quest'ultimo procuratore per tutte le parti rappresentate).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 285

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)