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Sez. 1, Sentenza n. 1236 del 06/06/1967 (Rv. 327739 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE AI SENSI DELL'ART 11 COST AVVERSO LE DECISIONI DELLE COMMISSIONI - PREVENTIVA NOTIFICAZIONE DELLA DECISIONE IMPUGNATA NEL TERMINE DI TRE MESI DAL GIORNO DEL RICEVIMENTO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1967-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327739-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - AZIONE DINANZI ALL'AGO - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE AI SENSI DELL'ART 11 COST AVVERSO LE DECISIONI DELLE COMMISSIONI - PREVENTIVA NOTIFICAZIONE DELLA DECISIONE IMPUGNATA NEL TERMINE DI TRE MESI DAL GIORNO DEL RICEVIMENTO - NECESSITA.*

Anche il ricorso immediato per Cassazione, ai sensi dell'art. 111 cost., avverso la decisione della commissione delle imposte da parte dell' amministrazione finanziaria deve essere preceduto dalla tempestiva notificazione della decisione impugnata nel termine di tre mesi dal giorno del ricevimento, essendo tale notificazione prescritta dall'art. 34 della legge 7 giugno 1936, n.1231, per ogni ipotesi di instaurazione del successivo giudizio davanti all'autorita giudiziaria.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 08/06/1936 num. 1231 art. 34

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)