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Sez. U - , Ordinanza n. 32608 del 12/12/2019 (Rv. 656173 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Società partecipata da un ente privato svolgente attività pubblicistica sottoposto a vigilanza ministeriale e al controllo della Corte dei conti - Configurabilità quale società “in house” - Esclusione - Conseguenze in tema di giurisdizione.
Stato
decisa il 2019-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656173-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI

Ai fini dell'affermazione della giurisdizione contabile in materia di azione di responsabilità nei confronti degli organi di gestione e di controllo di società di capitali partecipata da enti pubblici, dalla nozione di società "in house providing" sono escluse le società partecipate non già da una pubblica amministrazione (come definita dall'art. 2, comma 1, lett. A), del d.lgs. n. 175 del 2016) bensì da un soggetto (nella specie, la fondazione ENPAM) che, pur svolgendo un'attività pubblicistica ed essendo sottoposto alla vigilanza ministeriale e al controllo della Corte dei Conti, ha la qualificazione giuridica di ente privato e come tale opera all'esterno.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 2, Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 3, Decreto Legisl. 26/08/2016 num. 174 art. 1 com. 2, Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 art. 2 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 19/08/2016 num. 175 art. 12, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Costituzione art. 103, Cod. Civ. art. 2393, Cod. Civ. art. 2476 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)