Sez. L, Sentenza n. 8986 del 07/04/2008 (Rv. 602754 - 01)
ENTI PUBBLICI - IN GENERE | Privatizzazione - Trasformazione dell'ENPAM in ente di diritto privato - Rapporti di lavoro in essere al momento della trasformazione - Trasformazione in rapporti di lavoro di diritto privato - Previsione di diverso regime per i dirigenti - Previsione del diritto di opzione alla "permanenza" nel pubblico impiego - Irrilevanza - Fondamento.
ENTI PUBBLICI - IN GENERE
In conseguenza della trasformazione dell'ENPAM (Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici ed odontoiatri) da ente pubblico non economico in ente di diritto privato, ai sensi dell'art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994, tutti i rapporti di lavoro subordinati in atto risultano sottratti alla disciplina, anche previdenziale ed assistenziale, propria del regime pubblicistico a far data dalla scadenza del trimestre successivo alla stipulazione del primo contratto collettivo, a nulla valendo la permanenza della disciplina pubblicistica per il personale dirigenziale, in difetto di stipulazione del contratto collettivo, e la previsione del diritto di opzione per la "permanenza" nel pubblico impiego. Una volta intervenuta la citata trasformazione, infatti, l'ente non è più compreso nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, come definito dall'art. 1 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, con la conseguente giuridica impossibilità di considerarlo parte di un rapporto di pubblico impiego.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/1994 num. 509 art. 5, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)