Sez. 6, Sentenza n. 11063 del 23/11/1983 Ud. (dep. 22/12/1983) Rv. 161844 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - UDIENZA - REATI COMMESSI IN UDIENZA (GIUDIZIO IMMEDIATO) - FALSA TESTIMONIANZA - DISCIPLINA DELLA PREGIUDIZIALITÀ - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - UDIENZA - REATI COMMESSI IN UDIENZA (GIUDIZIO IMMEDIATO) - FALSA TESTIMONIANZA - DISCIPLINA DELLA PREGIUDIZIALITÀ - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
I rapporti tra il procedimento penale nel quale sia stata resa una falsa testimonianza ed il procedimento instaurato per tale reato sono regolati esclusivamente dall'art. 458 cod. proc. pen.. pertanto, non sono a detti rapporti applicabili le Disposizioni relative alla disciplina della pregiudizialità ed il rinvio del procedimento principale in attesa della definizione del giudizio nella falsità costituisce non già un Obbligo, bensì una facoltà discrezionale del giudice. (Conf mass n 153701).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 458 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)