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Sez. 6, Sentenza n. 4353 del 26/11/1987 Ud. (dep. 09/04/1988) Rv. 178073 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - PROCEDIMENTO PER FALSA TESTIMONIANZA COMMESSA IN UDIENZA - NECESSITÀ DEL RINVIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-11-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178073-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - PROCEDIMENTO PER FALSA TESTIMONIANZA COMMESSA IN UDIENZA - NECESSITÀ DEL RINVIO - ESCLUSIONE.*

I rapporti tra il procedimento nel quale sia stata resa una falsa testimonianza ed il procedimento instaurato per tale reato sono regolati esclusivamente dall'art. 458 cod. proc. pen.; cosicché non sono applicabili a detti rapporti le Disposizioni relative alla disciplina della pregiudizialità di cui all'art. 18 cod. proc. pen., e il rinvio del procedimento principale in attesa della definizione del giudizio sulla falsità costituisce non già un Obbligo, bensì una facoltà del giudice. (V mass n 170627; (Conf mass n 152097; (Conf mass n 153701; (Conf mass n 161844; (Conf mass n 171378).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 458 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)