Sez. L, Sentenza n. 18844 del 07/09/2007 (Rv. 599999 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - MEDICI ADDETTI AI SERVIZI DI GUARDIA MEDICA | Incarico del servizio di emergenza territoriale - Conferimento dell'incarico a seguito di selezione secondo determinati criteri e con formazione di una graduatoria - Onere della prova relativo a carico della AUSL - Sussistenza.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - MEDICI ADDETTI AI SERVIZI DI GUARDIA MEDICA
Nell'ambito del rapporto di lavoro dei medici convenzionati con il servizio sanitario nazionale ed ai fini del conferimento degli incarichi relativi al servizio di emergenza territoriale di cui all'art. 22 del d.P.R. n. 41 del 1991, ove sia allegato dagli aspiranti agli incarichi l'inadempimento dell'obbligo legale di selezione secondo determinati criteri e mediante la formazione di una graduatoria, spetta alla AUSL provare l'osservanza dei detti obblighi. (Nella specie, la S.C., pur escludendo la configurabilità di un automatismo tra il pregresso espletamento dell'incarico di guardia medica e l'incarico relativo all'emergenza territoriale, che richiede il possesso di professionalità specifica ed aggiuntiva, ha affermato il principio sopra riportato ed ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, che aveva ritenuto invece che il diritto all'incarico difettasse delle necessarie allegazioni e prove).
Riferimenti normativi: DPR 28/01/1991 num. 41 art. 22, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)