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Sez. L, Sentenza n. 89 del 07/01/2000 (Rv. 532729 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - MEDICI ADDETTI AI SERVIZI DI GUARDIA MEDICA | Incarico del servizio di emergenza territoriale ex art. 22 del d.P.R. n. 41 del 1991 - Diritto del medico incaricato all'espletamento del relativo servizio - Sussistenza - Soppressione o riduzione del servizio per sopravvenute esigenze organizzative - Facoltà dell'Azienda - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532729-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - MEDICI ADDETTI AI SERVIZI DI GUARDIA MEDICA

I medici a rapporto convenzionale addetti al servizio di guardia medica, che - in base all'art. 22 del d.P.R. n. 41 del 1991 attuativo dell'accordo collettivo stipulato ex art. 48 della legge n. 833 del 1978 - siano stati incaricati del servizio di emergenza territoriale, acquisiscono un diritto soggettivo all'espletamento di tale incarico, che non può essere revocato se non per previsione di univoche disposizioni dell'accordo collettivo. Conseguentemente, non è consentito all'Amministrazione di revocare unilateralmente l'incarico sopprimendo o riducendo il servizio per sopravvenute esigenze organizzative, non essendo tale facoltà contemplata nel suddetto accordo.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)