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Sez. 2, Sentenza n. 862 del 02/12/2002 Cc. (dep. 13/01/2003) Rv. 223479 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Esistenza di cause di non punibilità - Rilevanza ai fini del giudizio - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223479-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE

L'esistenza di una causa di non punibilità deve essere sommariamente verificata anche nella fase del riesame, pur non essendo immediatamente possibile provvedere alla declaratoria della stessa ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il giudice qualora ritenga la sua sussistenza deve trarne tutte le conseguenze opportune nell'ambito della verifica dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato. (Fattispecie relativa al sequestro di un conto corrente in presenza della sussistenza della causa di non punibilità prevista dall'art. 649, comma 1, cod. proc. pen. in quanto la persona offesa del reato di appropriazione indebita e circonvenzione d'incapace era l'ascendente dell'indagato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 649 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)