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Sez. 3, Sentenza n. 2092 del 07/05/1996 Cc. (dep. 28/05/1996) Rv. 204729 - 01

Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - In genere | Esistenza di una causa di non punibilità - Rilevanza ai fini del giudizio - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204729-01

Misure cautelari - Reali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - In genere

L'esistenza di una causa di non punibilità deve essere sommariamente verificata anche nella fase del riesame, quando essa risulti immediatamente dagli atti di causa. In tali ipotesi il giudice, qualora ritenga la sua sussistenza, deve trarre tutte le conseguenze opportune nell'ambito esclusivo della verifica dei presupposti del provvedimento adottato dall'autorità che procede, con riferimento all'astratta configurabilità del reato ipotizzato. (Nella specie la Corte, pur annullandola per motivi diversi, ha ritenuto la legittimità dell'ordinanza del riesame nella parte in cui aveva disposto la revoca del sequestro probatorio di fatture relative ad operazioni inesistenti sul presupposto che si rendesse applicabile, in relazione all'ipotizzata violazione dell'art. 4 legge 7 agosto 1982, n. 516, la causa di non punibilità di cui all'art. 14 legge 29 dicembre 1990, n. 408).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 257, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 257, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Legge 10/07/1982 num. 429 art. 4 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)