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Sez. 2, Sentenza n. 12288 del 28/11/1995 (Rv. 494839 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - CESSAZIONE DI EFFICACIA PER DECORSO DEL TERMINE | Diritto della parte al rimborso delle spese e competenze - Perdita - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/494839-01

ESECUZIONE FORZATA - PRECETTO - CESSAZIONE DI EFFICACIA PER DECORSO DEL TERMINE

La sopravvenuta inefficacia del precetto non seguito dall'inizio dell'esecuzione nel termine di novanta giorni dalla sua notifica non comporta, se l'inerzia รจ dovuta al succedersi delle vicende di causa (nella specie, opposizione al precetto e provvedimento giudiziario di sospensione della esecuzione, poi, revocato), la perdita del diritto della parte al rimborso delle relative spese e competenze che si riferiscono ad un atto effettivamente compiuto e ad esborsi, quindi, realmente eseguiti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 481

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)