Sez. 3, Sentenza n. 16802 del 08/04/2015 Ud. (dep. 22/04/2015) Rv. 263474 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Lavori eseguiti abusivamente - Esecutore dei lavori - Dovere di preventiva verifica della legittimità delle opere - Inadempimento - Responsabilità - Sussistenza.
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA
L'esecutore dei lavori edilizi ha il dovere di controllare preliminarmente che siano state richieste e rilasciate le prescritte autorizzazioni, rispondendo a titolo di dolo del reato di cui all'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in caso di inizio delle opere nonostante l'accertamento negativo, e a titolo di colpa nell'ipotesi in cui tale accertamento venga omesso.
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 29, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)