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Sez. 3, Sentenza n. 16802 del 08/04/2015 Ud. (dep. 22/04/2015) Rv. 263474 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Lavori eseguiti abusivamente - Esecutore dei lavori - Dovere di preventiva verifica della legittimità delle opere - Inadempimento - Responsabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2015-04-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263474-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

L'esecutore dei lavori edilizi ha il dovere di controllare preliminarmente che siano state richieste e rilasciate le prescritte autorizzazioni, rispondendo a titolo di dolo del reato di cui all'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, in caso di inizio delle opere nonostante l'accertamento negativo, e a titolo di colpa nell'ipotesi in cui tale accertamento venga omesso.

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 29, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)