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Sez. 3, Sentenza n. 860 del 25/11/2004 Ud. (dep. 18/01/2005) Rv. 230663 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Lavori eseguiti abusivamente - Esecutore dei lavori - Dovere di preventiva verifica della legittimità delle opere - Inadempimento - Responsabilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230663-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

L'esecutore dei lavori edilizi ha il dovere di controllare preliminarmente che siano state richieste e rilasciate le prescritte autorizzazioni, rispondendo a titolo di dolo del reato di cui all'art. 44 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 in caso di inizio delle opere nonostante l'accertamento negativo, e a titolo di colpa nell'ipotesi in cui tale accertamento venga omesso. (Fattispecie nella quale la Corte ha affermato la responsabilità del presidente del consiglio di amministrazione della società assuntrice di lavori edili all'interno del Parco nazionale dello Stelvio).

Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 29, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)