Sez. L, Sentenza n. 17403 del 17/11/2003 (Rv. 568246 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Titolarità di due pensioni una delle quali acquisita successivamente al 30 settembre 1983 - Integrazione al minimo della pensione - Disciplina dettata dalla legge n. 683 del 1983 - Diritto ad una sola integrazione - Titolarità di due pensioni, entrambe acquisite prima del 30 settembre 1983 - Integrazione al minimo della pensione spettante su una sola pensione - Diritto alla cristallizzazione sull'altra pensione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D.L. n. 463 del 1983, convertito in legge n. 683 del 1983, in caso di concorso di due o più pensioni, tutte integrabili al minimo per effetto del mancato superamento dei limiti di reddito previsti dalla legge stessa, l'integrazione al trattamento minimo spetta una sola volta, sicché, qualora l'interessato divenga titolare di due pensioni, una diretta e una ai superstiti, a carico della stessa gestione, in data successiva al 30 settembre 1983, ha diritto a mantenere l'integrazione al trattamento minimo sulla sola pensione diretta, sussistendo il divieto di integrazione della seconda pensione senza il temperamento costituito dalla cristallizzazione dell'importo già erogato. Nell'ipotesi in cui, invece, l'integrazione al minimo di entrambe le pensioni sia intervenuta in epoca anteriore al 30 settembre 1983, l'integrazione al trattamento minimo spetta sulla sola pensione diretta, mentre l'altra pensione spetta (a seguito della sentenza Corte cost. n. 240 del 1994), nell'importo cristallizzato alla data del 30 settembre 1983 fino ad assorbimento degli aumenti della pensione - base derivanti dalla perequazione automatica.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 com. 3 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 art. 1, Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)