Sez. L, Sentenza n. 10952 del 21/10/1995 (Rv. 494310 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Integrazione al minimo - Perdita per effetto di una seconda pensione liquidata successivamente al 30 settembre 1983 - Operatività della cosiddetta cristallizzazione - Esclusione - Applicazione dell'art. 11, comma ventidue, legge n. 537 del 1993 emendato della sentenza costituzionale n. 240 del 1994 - Inammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
In ipotesi di perdita del beneficio dell'integrazione al minimo della pensione in godimento per effetto della liquidazione in epoca successiva al 30 settembre 1983 di una seconda pensione, "principale" secondo i criteri indicati dal terzo comma dell'art. 6 del D.L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito con legge n. 638 del 1983, opera il divieto di integrazione al minimo della seconda pensione senza il temperamento costituito dalla cosiddetta cristallizzazione dell'importo già erogato; con conseguente inapplicabilità dell'art. 11 comma 22, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, "interpretativo" dei commi quinto, sesto e settimo del citato art. 6 ed emendato dalla sentenza costituzionale n. 240 del 1994, la quale si riferisce alla situazione in atto alla data suindicata e fonda il "decisum" sull'esigenza (che nella suddetta ipotesi non sussiste) di garanzia della gradualità del passaggio a un trattamento pensionistico meno favorevole.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)