Sez. L, Sentenza n. 3497 del 21/06/1979 (Rv. 399907 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - INDICAZIONE ALLE PARTI DELLE IRREGOLARITA SANABILI - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - INDICAZIONE ALLE PARTI DELLE IRREGOLARITA SANABILI - LIMITI.*
Nel nuovo rito delle controversie di lavoro, il potere del giudice, ai sensi dell'art 421 primo comma (nuovo testo) cod proc civ, di indicare alle parti le irregolarita sanabili, assegnando all'uopo un termine, riguarda le irregolarita di "Atti e documenti", e, pertanto, non implica la facolta del giudice stesso di far rilevare errori nell'allegazione dei fatti, o di indicare la possibilita di un ampliamento quantitativo delle richieste avanzate.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)