Sez. L, Sentenza n. 108 del 11/01/1988 (Rv. 456743 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - DI DISPORRE D'UFFICIO QUALUNQUE MEZZO ISTRUTTORIO IN PRIMO GRADO E I MEZZI ISTRUTTORI RITENUTI INDISPENSABILI IN SECONDO GRADO - DEROGA ALLE NORME COMUNI SULLA NECESSITÀ DI ALLEGAZIONE DEI FATTI AD OPERA DELLE PARTI - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI RILEVARE ERRORI OD OMISSIONI NELL'ALLEGAZIONE DEI FATTI O DI INDICARE UN AMPLIAMENTO DELLE RICHIESTE AVANZATE - INSUSSISTENZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - LIMITI DI AMMISSIBILITÀ - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - DI DISPORRE D'UFFICIO QUALUNQUE MEZZO ISTRUTTORIO IN PRIMO GRADO E I MEZZI ISTRUTTORI RITENUTI INDISPENSABILI IN SECONDO GRADO - DEROGA ALLE NORME COMUNI SULLA NECESSITÀ DI ALLEGAZIONE DEI FATTI AD OPERA DELLE PARTI - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI RILEVARE ERRORI OD OMISSIONI NELL'ALLEGAZIONE DEI FATTI O DI INDICARE UN AMPLIAMENTO DELLE RICHIESTE AVANZATE - INSUSSISTENZA.*
Nel nuovo rito del lavoro, tanto l'art. 421, secondo comma, cod. proc. civ., che consente al giudice di primo grado di disporre d'ufficio qualunque mezzo istruttorio (ad eccezione del giuramento decisorio), quanto l'art. 437 dello stesso codice, che disciplina il potere del giudice di appello di ammettere i mezzi di prova ritenuti indispensabili, non costituiscono una deroga alle norme comuni sulla necessità di allegazione dei fatti ad opera delle parti, ma prevedono l'Esercizio, puramente discrezionale, della facoltà del giudice di prescegliere il mezzo istruttorio più adatto alla verifica delle allegazioni di parte, restando in particolare escluso che il potere attribuitogli dal primo comma dell'art. 421 implichi la facoltà del giudice stesso di far rilevare errori od omissioni nell'allegazione dei fatti o di indicare la possibilità di un ampliamento quantitativo delle richieste avanzate. (V 5863/80, mass n 400677; (V 3497/79, mass n 399907).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)