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Sez. 3, Sentenza n. 25016 del 10/10/2008 (Rv. 605255 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale - Concorso - Ammissibilità - Condizioni - Vendita a terzi di immobile in violazione dell'obbligo contrattualmente assunto dal venditore rispetto al precedente acquirente - Responsabilità contrattuale dell'alienante nei confronti del primo contraente - Sussistenza - Responsabilità extracontrattuale del terzo nei confronti del primo acquirente - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2008-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605255-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

La responsabilità contrattuale può concorrere con quella extracontrattuale allorquando il fatto dannoso sia imputabile all'azione o all'omissione di più persone tutte obbligate al risarcimento del danno correlato al loro comportamento, sicché in ipotesi di vendita a terzi di un immobile in violazione dell'obbligo contrattualmente assunto dal venditore nei confronti del precedente acquirente, la responsabilità contrattuale dell'alienante può concorrere con quella extracontrattuale del successivo acquirente quanto il danneggiato provi o la dolosa preordinazione volta a frodarlo o comunque la compartecipazione all'inadempimento dell'alienante in virtù dell'apporto dato nella violazione degli obblighi assunti nei confronti del primo acquirente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)