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Sez. 2, Sentenza n. 7127 del 25/05/2001 (Rv. 546990 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE | Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale - Concorso - Ammissibilità - Condizioni - Vendita a terzi di immobile in violazione dell'obbligo contrattualmente assunto dal venditore rispetto al precedente acquirente - Responsabilità contrattuale dell'alienante nei confronti del primo contraente - Sussistenza - Responsabilità extracontrattuale del terzo nei confronti del primo acquirente - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2001-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546990-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE

La responsabilità contrattuale può concorrere con quella extracontrattuale allorquando il fatto dannoso sia imputabile all'azione o all'omissione di più persone tutte obbligate al risarcimento del danno correlato al loro comportamento, sicché in ipotesi di vendita a terzi di un immobile in violazione dell'obbligo contrattualmente assunto dal venditore nei confronti del precedente acquirente, si determina la responsabilità contrattuale dell'alienante, mentre la responsabilità del successivo acquirente rimasto estraneo al primo rapporto contrattuale, può configurarsi soltanto sul piano extracontrattuale quando trovi fondamento non in una mera consapevolezza della precedente vendita, ma in una dolosa preordinazione volta a frodare il precedente acquirente o almeno nella compartecipazione all'inadempimento dell'alienante in virtù dell'apporto dato nel violare gli obblighi assunti nei confronti del primo acquirente al quale incombe l'onere della relativa prova.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)