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Sez. L, Sentenza n. 512 del 20/01/1984 (Rv. 432743 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - IN GENERE - LIQUIDATORE - COMITATO DEI CREDITORI - COMMISSARIO GIUDIZIALE - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DI OBBLIGAZIONI NON STRETTAMENTE INERENTI ALLE OPERAZIONI DI LIQUIDAZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - DEI SUDDETTI ORGANI - INSUSSISTENZA - DEL DEBITORE CEDUTO - CARATTERE ESCLUSIVO.*
Stato
decisa il 1984-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432743-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - ORGANI - IN GENERE - LIQUIDATORE - COMITATO DEI CREDITORI - COMMISSARIO GIUDIZIALE - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DI OBBLIGAZIONI NON STRETTAMENTE INERENTI ALLE OPERAZIONI DI LIQUIDAZIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA - DEI SUDDETTI ORGANI - INSUSSISTENZA - DEL DEBITORE CEDUTO - CARATTERE ESCLUSIVO.*

Il liquidatore del concordato preventivo di un'impresa, ceduta pro solvendo ai creditori, non è un autonomo titolare di un diritto o di un potere di gestione dell'impresa, distinto dalla titolarità dei beni aziendali, con conseguente legittimazione a gestire tutti i rapporti già costituiti nell'Esercizio dell'impresa stessa e, pertanto, passivamente legittimato rispetto alla domanda di accertamento di obbligazioni che non siano strettamente inerenti alle operazioni di liquidazione (nella specie, domanda di annullamento del licenziamento, di reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento del danno, proposta dal lavoratore dipendente dell'impresa ceduta) è il debitore ceduto e non il suddetto liquidatore, né il comitato dei creditori o il Commissario giudiziale.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 182, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 182 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)