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Sez. 2, Sentenza n. 286 del 16/01/1987 (Rv. 450034 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - MANCANZA DI DICHIARAZIONE DI RESIDENZA O ELEZIONE DI DOMICILIO NELL'ATTO DI NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - DISCIPLINA EX ART. 330, PRIMO COMMA, SECONDA PARTE, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESECUZIONE DELLA NOTIFICA PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO O NELLA RESIDENZA DICHIARATA O NEL DOMICILIO ELETTO - RIFERIMENTO ALLA EFFETTIVA REALTÀ PROCESSUALE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450034-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO - MANCANZA DI DICHIARAZIONE DI RESIDENZA O ELEZIONE DI DOMICILIO NELL'ATTO DI NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA - DISCIPLINA EX ART. 330, PRIMO COMMA, SECONDA PARTE, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ - ESECUZIONE DELLA NOTIFICA PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO O NELLA RESIDENZA DICHIARATA O NEL DOMICILIO ELETTO - RIFERIMENTO ALLA EFFETTIVA REALTÀ PROCESSUALE - NECESSITÀ.*

In Mancanza di una specifica dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nell'atto di notificazione della sentenza, assume rilievo, ai fini della Determinazione del luogo di notifica della impugnazione, la disciplina contenuta nella seconda parte del primo comma dell'art. 330 cod. proc. civ., secondo cui tale notifica va eseguita presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio. E a tal fine deve aversi riguardo alla effettiva realtà processuale e non ai luoghi e alle persone risultanti dalla mera ma inesatta indicazione della intestazione della sentenza impugnata. (V 852/50, mass n 881447).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)