Sez. 5, Sentenza n. 16925 del 31/07/2007 (Rv. 600303 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Mancata notificazione della sentenza della sentenza impugnata o mancata elezione di domicilio o dichiarazione di residenza all'atto della notificazione - Luoghi di notificazione indicati nell'art. 330, primo comma, cod. proc. civ. - Alternatività a scelta del notificante - Sussistenza - Riferimento alla effettiva realtà processuale - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE
L'articolo 330, primo comma, cod. proc. civ., va interpretato nel senso che l'impugnazione, quando non sia stata preceduta dalla notificazione della sentenza impugnata (ovvero se non contenga l'elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza), può essere notificata alla parte in uno qualsiasi dei luoghi indicati nella citata disposizione, presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio, a scelta della parte impugnante, dovendosi escludere che la norma prescriva un tassativo ordine di successione dei luoghi suddetti, anzichè un concorso alternativo degli stessi. A tal fine, deve aversi riguardo all'effettiva realtà processuale, non ai luoghi ed alle persone risultanti dalla mera, ma inesatta, indicazione contenuta nell'intestazione della sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)