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Sez. 2, Sentenza n. 841 del 26/03/1974 (Rv. 368733 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - CRITERIO SUSSIDIARIO - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1974-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368733-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - CRITERIO SUSSIDIARIO - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

In osservanza all'art 1362 cod civ, per individuare la comune intenzione delle parti il giudice deve valutare anche il loro comportamento posteriore alla conclusione del contratto quando le clausole si presentino ambigue e da sole insufficienti alla Determinazione dell'effettiva volonta contrattuale. (V 2505'72, mass n 359993).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)