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Sez. 2, Sentenza n. 2505 del 21/07/1972 (Rv. 359993 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - CRITERIO SUSSIDIARIO - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359993-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - POSTERIORE ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - CRITERIO SUSSIDIARIO - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*

Allorche ne il criterio letterale ne quello logico ne quello sistematico consentono di individuare la volonta espressa dalle parti con la clausola oggetto di interpretazione, legittimamente il giudice di merito fa ricorso al criterio sussidiario indicato dal secondo comma dello art 1362 cod civ che attribuisce Rilevanza ermeneutica al comportamento complessivo delle parti posteriore alla conclusione del contratto. (Conf 974'71, mass n 350919; 528'71, mass n 350214).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)