Sez. 3, Sentenza n. 4320 del 18/11/1976 (Rv. 383029 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - SENTENZA - FRA IL CREDITORE ED UNO DEI CONDEBITORI SOLIDALI - EFFETTI NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI - LIMITI - RIFORMA IN APPELLO DELLA SENTENZA DI CONDANNA SOLIDALE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI - EFFETTI NEI CONFRONTI DEI CONDEBITORI NON IMPUGNATI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - SENTENZA - FRA IL CREDITORE ED UNO DEI CONDEBITORI SOLIDALI - EFFETTI NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI - LIMITI - RIFORMA IN APPELLO DELLA SENTENZA DI CONDANNA SOLIDALE AL PAGAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI - EFFETTI NEI CONFRONTI DEI CONDEBITORI NON IMPUGNATI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Il condebitore solidale puo invocare a suo favore la sentenza intervenuta fra il creditore ed altro coobbligato, ai sensi dello art 1306 secondo comma cod civ, solo se, nei confronti di esso condebitore, non operi altro giudicato contrario sul medesimo punto. Ne consegue che la riforma della sentenza di condanna solidale di piu soccombenti al pagamento delle spese processuali, ottenuta in grado di appello da alcuni condebitori, non puo giovare agli altri che non hanno proposto impugnazione, e che, pertanto, in forza del giudicato formatosi sulla pronuncia di primo grado, sono tenuti a pagare integralmente le spese medesime. (V 1771/67, mass n 328639).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 97
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)