Sez. 3, Sentenza n. 1771 del 14/07/1967 (Rv. 328639 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - SENTENZA - MANCATA IMPUGNAZIONE DA PARTE DI UNO DEI CONDEBITORI - RIFORMA OTTENUTA DAGLI ALTRI - INOPPONIBILITA AL CREDITORE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - SENTENZA - MANCATA IMPUGNAZIONE DA PARTE DI UNO DEI CONDEBITORI - RIFORMA OTTENUTA DAGLI ALTRI - INOPPONIBILITA AL CREDITORE.*
La sentenza, che abbia condannato piu debitori in solido, passa in giudicato nei confronti del condebitore che non proponga impugnazione, al quale, percio non e consentito opporre al creditore l'eventuale riforma ottenuta da altro coobbligato. (Conf. 1369-65, 4154-56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)