Sez. L, Sentenza n. 21483 del 18/10/2011 (Rv. 619476 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE | Tentativo obbligatorio di conciliazione - Esclusione di effetti sospensivi della prescrizione in ragione della comunicazione della richiesta di esperimento del procedimento conciliativo - Art. 410, secondo comma, cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alla legge n. 183 del 2010 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONCILIAZIONE - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 410, secondo comma, cod. proc. civ., nella formulazione precedente la legge 4 novembre 2010 n. 183, in relazione agli artt. 3, 4 e 24 Cost., nella parte in cui non prevedeva alcuna sospensione della prescrizione quale effetto della comunicazione della richiesta di tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie di lavoro, perché in tanto può ipotizzarsi un trattamento pregiudizievole del diritto di azione in quanto il complessivo termine di prescrizione risulti apprezzabilmente diminuito dalla durata di quello del procedimento conciliativo obbligatorio, mentre ciò non può dirsi riguardo a un massimo di sessanta giorni rispetto al termine quinquennale inciso, tenuto conto che, ove il tempo residuo all'esercizio dell'azione fosse risultato inferiore a quello necessario ad assolvere alla condizione di procedibilità, la parte avrebbe potuto proporre la domanda giudiziale, salvo poi provvedere all'esperimento del tentativo a seguito di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 412bis cod. proc. civ. allora vigente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 410 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 412 bis CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)